Cass. civile, sez. II del 1983 numero 4826 (14/07/1983)


Sia per il codice civile abrogato che per quello vigente, per aversi la divisione inter liberos, la quale impedisce il nascere della comunione ereditaria e realizza l' identico risultato pratico conseguibile con la divisione amichevole o giudiziale, occorre che gli eredi siano chiamati a succedere in quote concrete, formate dal medesimo testatore mediante la specificazione dei singoli beni destinati a far parte di ciascuna quota con un atto avente, nel contempo, effetti dispositivi e reali, mentre si versa nella ipotesi prevista dall' art. 733 cod. civ. vigente ove il testatore si limiti a dettare, con effetti meramente obbligatori per gli eredi, le norme per la futura divisione. Lo stabilire se una attribuzione in rebus certis sia direttamente effettuata dal testatore con efficacia reale (con acquisto immediato del cespite da parte dell' istituto e conseguente esclusione delle cose così assegnate dalla comunione ereditaria),o debba invece riconoscersi alla stessa efficacia meramente obbligatoria (in guisa da non impedire rispetto alle cose in questione il sorgere della comunione ereditaria), è una questione di interpretazione della volontà del de cuius.

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