Si reputa tradizionalmente che non risulti ammissibile l'insorgenza di un vincolo preliminare atto a determinare in capo al donante l'obbligo di donare. Non sarebbe dunque prospettabile un
contratto preliminare di donazione : esso verrebbe ad eliminare il carattere di spontaneità della disposizione liberale, elemento essenziale della donazione
nota1 (
Cass. Civ. Sez. II, 6080/2020; Cass.Civ. Sez.II,
3315/79 ; Cass.Civ. Sez.Unite,
4153/75 ; Cass.Civ. Sez.I,
11311/96 ; Cass.Civ. Sez.II,
10612/91 ; Cass.Civ. Sez.II,
9500/87 ; Cass.Civ. Sez.II,
171/86). Analogamente non ammissibile neppure un accordo preliminare di contratto risolutorio di donazione (Cass. Civ., Sez. I,
5937/2020).
Se Tizio vuole manifestare il proprio
animus donandi non ha che disporre con le dovute forme a favore di colui che intende beneficiare. L'assunzione di un
mero obbligo a donare non fa che manifestare una propensione all'altrui arricchimento
ancora insufficiente a giustificare uno spostamento di ricchezza: donde l'incoercibilità di una siffatta volontà, causalmente inidonea a supportare effetti giuridicamente vincolanti. Si potrebbe, in altri termini, riferire della debolezza causale di una volontà che dal piano dei rapporti interpersonali non è idonea ad assumere la forza di un vincolo giuridico.
Queste conclusioni non sono pacifiche. Parte della dottrina
nota2 ritiene, al contrario, possibile il valido perfezionamento di un contratto preliminare di donazione. L'argomento dell'incompatibilità tra la coercibilità dell'obbligazione scaturente dal contratto preliminare e la spontaneità dell'animus donandi viene superato, in base al rilievo che
la disposizione liberale dovrebbe essere individuata non già nel contratto definitivo, bensì propriamente nella pattuizione preliminare nota3. Questa dovrebbe per l'effetto rivestire il formalismo
ad substantiam dell'atto pubblico alla presenza dei testimoni, mentre il susseguente atto definitivo ne sarebbe svincolato. Così impostata, la questione si riduce all'apprezzamento (negativo) della validità della donazione avente ad oggetto un
facere da parte del donante.
Occorre inoltre farsi carico di un ulteriore argomento contrario alla praticabilità del contratto preliminare di donazione: si tratta del
divieto di donare beni futuri di cui all'art.
771 cod.civ..
Poiché l'atto di vendita di beni futuri viene solitamente qualificato come
vendita obbligatoria nota4 , è chiara la delicatezza dell'incrocio concettuale: in ambedue i casi potrebbe venire in esame (anche se il meccanismo è prospettabile anche diversamente, come donazione obbligatoria avente ad oggetto una prestazione di
dare) una prestazione consistente in un
facere, in un attivarsi da parte del donante.
E' pur vero che la negazione della ammissibilità di una donazione obbligatoria avente ad oggetto un
facere è stata affermata in dottrina
nota5 in riferimento ad una donazione intesa come contratto definitivo e non preliminare, ma l'osservazione non pare comunque di particolare rilevanza, se si considera che il preliminare stesso potrebbe essere qualificabile come atto di liberalità.
Note
nota1
Aderiscono a questa tesi il Fragali, in Comm.cod.civ., diretto da D'Amelio-Finzi, vol. I, Firenze, 1948, p. 413; Sacco, Il contratto, in Tratt.dir.civ., diretto da Vassalli, Milano, 1975, p. 68; Carnevali, Le donazioni, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol. VI, Torino, 1997, p. 490.
top1nota2
Nicoletti, Sul contratto preliminare, Milano, 1974, p. 140; Biondi, Le donazioni, in Tratt.dir.civ., diretto da Vassalli, Torino, 1961, p. 1005
top2nota3
In tal senso Gabrielli e Franceschelli, voce Contratto preliminare, in Enc.giur.Treccani, vol. IX, 1988, p. 13.
top3nota4
Così Greco-Cottino, Delle vendite, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, p. 84.
top4nota5
Gargani Contursi-Lisi, Della donazione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, p. 111; Biondi, cit., p 317.
top5 Bibliografia
- BIONDI, Le donazioni, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, vol. XV, 1961
- CARNEVALI, Le donazioni, Torino, Tratt.dir.priv. dir. Rescigno, VI, 1997
- FRAGALI, Firenze, Comm.cod.civ. dir. D'Amelio Finzi, 1948
- GABRIELLI-FRANCESCHELLI, Contratto preliminare, Enc. giur. Treccani, IX, 1989
- GARDANI CONTURSI LISI, Delle donazioni, Bologna Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja Branca, II, 1976
- GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
- NICOLETTI, Sul contratto preliminare, Milano, 1974
- SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.civ.dir. da Vassalli, VI, 1975