Preliminare di donazione? Inammissibile. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6080 del 4 marzo 2020)

La cessione della proprietà non può essere legittimamente qualificata "preliminare di donazione" pena la sua insanabile nullità, essendo la donazione actus legitimus che non ammette preliminare.

Commento

(di Daniele Minussi)
La lapidaria massima non rende esplicita l'origine del procedimento, scaturito dalla domanda ex art. 2932 cod.civ., proposta dall'attore nei confronti del proprio fratello ed avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile: il convenuto si sarebbe impegnato a trasferire il bene, con la dichiarazione di “donare” il bene al fratello bene edificato con l'apporto economico di entrambi. Peraltro la S.C. si è espressa più volte nel senso che “una promessa di donazione non è giuridicamente produttiva di obbligo a contrarre, perchè la coazione all’adempimento, cui il promittente sarebbe soggetto, contrasta con il requisito della spontaneità della donazione, il quale deve sussistere al momento del contratto” (cfr. Cass. Civ. SSUU, 18 dicembre 1975 n. 4153; Cass. Civ., Sez. III, 8 giugno 2017 n. 14262). D'altronde la detta dichiarazione non avrebbe neppure contenenuto l’impegno a trasferire il bene per l’assenza del prezzo di vendita, essendo altresì indeterminati elementi quali l’indicazione dei confini, dati catastali, misure e delle planimetrie di riferimento.

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