Cass. civile, sez. I del 1996 numero 11311 (18/12/1996)


L' atto con il quale una pubblica amministrazione, a mezzo di contratto stipulato da un pubblico funzionario, si obblighi a cedere gratuitamente al demanio dello Stato un' area di sua proprietà, nonché un' altra area che si impegni ad espropriare, costituisce una donazione nulla, sia perché, pur avendo la pubblica amministrazione la capacità di donare, non è ammissibile la figura del contratto preliminare di donazione, sia perché l' atto non può essere stipulato da un funzionario della pubblica amministrazione (possibilità limitata dall' art. 16 del R.D. n. 2440 del 1923 ai soli contratti a titolo oneroso), sia perché l' art. 771 cod. civ. vieta la donazione di beni futuri, ossia dell' area che non rientra nel patrimonio dell' amministrazione "donante" ma che la stessa si impegna ad espropriare (nella specie, nell' anno 1936, il Comune di Agrigento aveva stipulato un siffatto contratto con la Provincia di Agrigento e con l' Intendenza di Finanza. Il primo s' era obbligato a cedere un' area di sua proprietà ed altra da espropriare, la seconda s' era obbligata a costruirvi la caserma per la Milizia Volontaria della Sicurezza Nazionale Fascista, da consegnare dopo il collaudo al demanio dello Stato, la terza s' era obbligata a pagare ratealmente alla Provincia una somma di denaro. La S.C., in applicazione dell' enunciato principio di diritto, ha ritenuto che il menzionato contratto debba essere qualificato come una donazione, nulla per le esposte ragioni).

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