Cass. civile, sez. II del 2013 numero 18123 (26/07/2013)




La rappresentanza in giudizio per atti relativi all’amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale dei coniugi spetta, a norma dell’art. 180 c.c., ad entrambi i coniugi e, quindi ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo quelle di carattere reale o con effetti reali, diretti alla tutela della proprietà e del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione, quelle relative ai diritti di obbligazione, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell’altro coniuge.

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