Cass. civile, sez. II del 1987 numero 1578 (13/02/1987)


La facoltà di accesso al fondo altrui, che l'art. 843 cod. civ. riconosce al vicino si inquadra nella categoria delle obbligazioni ob rem o propter rem, con la conseguenza che non ne è ammessa la tutela possessoria con l'azione di reintegrazione nel caso che il proprietario del fondo impedisca il suddetto accesso.L'art. 843 subordina la facoltà di accesso nel fondo altrui all'esistenza del requisito della riconosciuta necessità di tale accesso, implicante l'accertamento di determinati presupposti di fatto la cui sussistenza, in caso di contrasto, deve essere verficata dal giudice. Pertanto, l'accesso compiuto nonostante l'opposizione del proprietario del fondo si configura come un tipico attentato al possesso, tutelabile mediante l'azione possessoria di reintegrazione.In caso di spoglio o turbativa del possesso, la reintegrazione o la cessazione della turbativa, anche se intervenute, per iniziativa spontanea del soggetto attivo, prima che il giudice gliene abbia fatto ordine a norma degli artt. 689 e segg. in relazione all' art. 703 cod. proc. civ., non eliminano l' interesse del soggetto passivo ad ottenere una sentenza che, pur non potendo contenere quell' ordine, ormai inutile, esamini la fondatezza, nel merito, dell' azione possessoria, sia ai fini del necessario regolamento delle spese, sia perché l' attore possa eventualmente porla a base di un separato giudizio di danni.

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