Regio Decreto del 1939 numero 1016 art. 29


La caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica od altra effettiva chiusura, d'altezza non minore di metri 1,80 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, sono effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina stanziale, così catturata, deve essere destinata al ripopolamento di altre località.
Detti fondi, qualora abbiano i requisiti previsti dalla presente legge, possono essere costituiti in riserve private con le modalità stabilite dalla legge stessa.
Nei fondi indicati è sempre ammesso l'allevamento di selvaggina a scopo ornamentale.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 300.000 (Così sostituito dall'art. 8, L. 2 agosto 1967, n. 799, riportata al n. XV. La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata, alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1939 numero 1016 art. 29"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti