Codice Civile art. 843


ACCESSO AL FONDO
1. Il proprietario deve permettere l' accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
2. Se l' accesso cagiona danno, è dovuta un' adeguata indennità.
3. Il proprietario deve parimenti permettere l' accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l' animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l' accesso consegnando la cosa o l' animale.

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