Codice Civile art. 924


SCIAMI DI API
1. Il proprietario di sciami di api ha diritto d' inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d' inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 924"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti