Codice Civile art. 842


CACCIA E PESCA
1. Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l' esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
2. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall' autorità.
3. Per l' esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

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