Vizi della cosa venduta, perimento del bene, obbligo di restituzione per equivalente. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18998 del 2 luglio 2023)

L'alienazione o la trasformazione della cosa affetta da vizi, di per sé, non è sufficiente ad escludere a favore del compratore l'azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1492, comma 3, cod.civ. occorrendo a tal fine che quel comportamento evidenzi univocamente come l'acquirente abbia inteso accettare la cosa. Nel caso in cui l'azione di risoluzione per vizi, nonostante il perimento del bene, non sia preclusa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1492 cod.civ., all'obbligo della restituzione specifica dei beni periti si sostituisce quello della restituzione per equivalente, che opera in via automatica, senza necessità di una specifica domanda da parte dell'acquirente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi del III comma dell'art. 1492 cod.civ., se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto. Qualora invece il bene sia perito per caso fortuito o per colpa del compratore, oppure se costui l' ha alienata o trasformata, il compratore stessi non può domandare altro che la riduzione del prezzo. Con la pronunzia in esame, nonostante il tenore letterale della disposizione appena ricordata, si è deciso che il compratore possa conservare la possibilità di agire per ottenere la risoluzione del contratto anche quando abbia venduto o trasformato la cosa. La ratio della disposizione citata dovrebbe infatti essere rintracciata in una presunzione juris tantum di accettazione della cosa nonostante la presenza del vizio. Ben potrebbe invece l'acquirente dar conto del contrario (cfr. già Cass.Civ. Sez. II, 489/01). Ebbene, in detta ipotesi, secondo la S.C., all'obbligo della restituzione specifica dei beni periti si potrebbe sostituire, automaticamente, senza bisogno di specifica domanda, quello della restituzione per equivalente.

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