Vendita di bene facente parte di una comunione ereditaria effettuato da uno soltanto dei coeredi. Effetti obbligatori o effetti reali differiti? (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 4428 del 23 febbraio 2018)

La vendita di un bene, facente parte di una comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al coerede - venditore attraverso la divisione; pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione e, finché essa perdura, il compratore non può ottenerne la proprietà esclusiva.
L'acquirente di una quota indivisa di beni in comunione ereditaria non è litisconsorte necessario nel giudizio di divisione. L'atto, infatti, ha effetto obbligatorio e l'interessato può solo intervenire nel giudizio al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie uno dei condividenti aveva alienato la propria quota al ricorrente (pur egli coerede) ed alla di lui moglie, la quale tuttavia non aveva preso parte al giudizio divisionale. la Corte, dopo aver escluso che venisse in considerazione un'ipotesi di litisconsorzio necessario, anche sulla scorta delle conclusioni raggiunte da Cass. SSUU 5068/2016, ha concluso che la detta alienazione sortisce effetti semplicemente obbligatori (quegli stessi effetti che fecero propendere la S.C. nel senso della nullità della donazione della quota di bene indiviso). Dunque l'ipotesi, quanto alla partecipazione al giudizio dell'ulteriore acquirente, sarebbe stata da inquadrare nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 1113 cod.civ.. Ma... vendita obbligatoria o vendita ed effetti semplicemente differiti? La conclusione anche in quest'ultimo caso potrebbe ben rimanere valida.

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