Usi civici: competenza in ordine all'emanazione dei provvedimenti di cui alla l. 1766/1927. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4847 del 19 febbraio 2019)

L'ordine di reintegra dei terreni riconosciuti appartenenti al demanio civico e la sua revoca rientrano nelle prerogative in materia di usi civici assegnate ai Commissari regionali al fine di assicurare l'effettività della funzione giurisdizionale agli stessi riconosciuta dall'art. 27, comma 1, e dall'art. 29, comma 4, della l. n. 1766 del 1927.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie, affermata la competenza esclusiva del Commissario liquidatore (attualmente Commissario regionale) in ordine alla assunzione dei provvedimenti previsti dalla legge speciale, tra i quali quello di reintegra dei terreni gravati da uso civico, veniva comunque in considerazione il ricorso avverso la pronunzia della Corte d'Appello, la quale aveva accolto parzialmente il reclamo proposta dall'ENEL avverso l'ordine di reintegra emanato dal Commissario ed avente ad oggetto alcuni terreni gravati da uso civico. Ricorso respinto: l'ordine di reintegra e relativa revoca rientrano nelle prerogative del Commissario, al quale le legge 1766/1927 ha conferito specifici poteri.

Aggiungi un commento