Trust e procedura concordataria. L'attribuzione al disponente del potere illimitato di modificare l'atto istitutivo di trust determina la non riconoscibilità del trust nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 2 della Convenzione de L'Aja. (Tribunale di Reggio Emilia, 21 ottobre 2014)

Si deve qualificare «concordato preventivo con continuità aziendale» quello il cui piano prevede «la cessione dell'azienda in esercizio» (cosiddetta «continuità indiretta»), indipendentemente dal fatto che il godimento dell'azienda sia stato concesso a terzi in data anteriore al deposito del ricorso. Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma secondo, lett. a), della legge fallimentare occorre, per tale concordato, «anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura» e il controllo di «fattibilità giuridica» del Tribunale riguarda sia la soddisfazione di tale requisito normativo, sia la completezza e logicità della relazione del professionista attestatore sulla sussistenza di risorse sufficienti (direttamente incidenti sulla "causa" del concordato).
Il trust costituisce strumento idoneo a vincolare i beni di terzi al buon esito della procedura concordataria, a condizione che l'elevato rischio di revoca dell'atto di dotazione da parte dei creditori del disponente non impedisca al trust di svolgere la sua funzione, cioè di garantire che l'apporto sia mantenuto alla finalità a cui il piano lo destina. L'attribuzione al disponente di un illimitato potere di modificare l'atto istitutivo di trust determina l'irriconoscibilità del trust nell'ordinamento italiano, poiché l'art. 2 della Convenzione dell'Aja richiede che i beni siano posti sotto il controllo del trustee . La modificazione ad nutum dell'atto istitutivo di trust da parte del disponente (con variazione delle finalità originarie e rideterminazione dell'assetto dei beni in trust ), la designazione a guardiano dei disponente (individuato anche come beneficiario), la compiacenza del trustee (legato da stretti vincoli di parentela col disponente e a sua volta beneficiario), la pretermissione degli interessi di alcuni beneficiari costituiscono indizi della mancanza della volontà di istituire un trust e della permanenza del controllo dei beni in capo al disponente, oltre che indici sintomatici di simulazione (sham ).

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie una pluralità di indici convergevano verso l'assoluta non conformità dell'atto istitutivo del trust rispetto ai canoni che ne informano la struttura essenziale. Se è vero che con il trust si determina l'affidamento ad un trustee, in base ad uno statuto determinato, è chiaro che la possibilità di variare insindacabilmente ad arbitrio del disponente addirittura lo scopo e le regole statutarie, a presidio del rispetto delle quali addirittura era stato designato il disponente stesso quale guardiano, sono tutti elementi che inducono a formulare addirittura un giudizio di l'invalidità dell'atto costitutivo del trust.

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