Trust: non sempre occorre attendere l'atto di destinazione finale ai fini dell'assoggettamento ad imposizione proporzionale della sostanza che ne è l'oggetto. (Cass. Civ., Sez. VI-V, ord. n. 5766 del 3 marzo 2020)
E' soggetto a imposta di registro in misura fissa il trust finalizzato a liquidare l’attivo nell’interesse di soci e creditori. In assenza dell’individuazione dei reali beneficiari dell’operazione, infatti, non si può escludere il rientro dei cespiti in capo al disponente. In alcuni casi risulta possibile effettuare immediatamente una valutazione relativa alla volontà dell disponente in ordine alla effettiva realizzazione, sia pure per il tramite del trustee, di un trasferimento di diritti in favore di terzo. È chiaro, infatti, che, nell'ipotesi in cui il beneficiario sia unico e ben individuato ed il negozio costitutivo non preveda, neppure in via subordinata, il ritorno dei beni in capo al settlor, l'operazione dismissiva evidenzi, in assenza di provati intenti elusivi, una reale volontà di trasferimento, con la conseguente applicabilità immediata dell' imposta sulle successioni e le donazioni con aliquota di volta in volta prevista. A diversa conclusione deve invece pervenirsi quando non sono individuabili i reali beneficiari dell'operazione e non possa escludersi un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente.