Trust: non sempre occorre attendere l'atto di destinazione finale ai fini dell'assoggettamento ad imposizione proporzionale della sostanza che ne è l'oggetto. (Cass. Civ., Sez. VI-V, ord. n. 5766 del 3 marzo 2020)

E' soggetto a imposta di registro in misura fissa il trust finalizzato a liquidare l’attivo nell’interesse di soci e creditori. In assenza dell’individuazione dei reali beneficiari dell’operazione, infatti, non si può escludere il rientro dei cespiti in capo al disponente. In alcuni casi risulta possibile effettuare immediatamente una valutazione relativa alla volontà dell disponente in ordine alla effettiva realizzazione, sia pure per il tramite del trustee, di un trasferimento di diritti in favore di terzo. È chiaro, infatti, che, nell'ipotesi in cui il beneficiario sia unico e ben individuato ed il negozio costitutivo non preveda, neppure in via subordinata, il ritorno dei beni in capo al settlor, l'operazione dismissiva evidenzi, in assenza di provati intenti elusivi, una reale volontà di trasferimento, con la conseguente applicabilità immediata dell' imposta sulle successioni e le donazioni con aliquota di volta in volta prevista. A diversa conclusione deve invece pervenirsi quando non sono individuabili i reali beneficiari dell'operazione e non possa escludersi un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame (concernente un trust liquidatorio nell'interesse dei creditori di una società in vista dell'assoggettamento a procedura concorsuale) mette a fuoco il momento della distribuzione dell'attivo quale snodo fondamentale ai fini della determinazione del regime tributario al quale sottoporre l'atto costitutivo del trust.
Se infatti dovesse essere dimostrato che l'atto costitutivo costituisce l'elemento sufficiente ai fini di tale attribuzione (la quale dunque non abbisognasse di separato susseguente atto), ne discenderebbe l'applicabilità allo stesso delle imposte di successione o donazione con le appropriate aliquote. Tale conclusione non varrebbe (dovendosi pertanto tassare in misura fissa) quando invece l'atto di costituzione del trust non fosse idoneo a determinare un trasferimento definitivo della sostanza che ne costituisce l'oggetto, trasferimento pertanto da operarsi con successivo atto di distribuzione al beneficiario del trust (quale che fosse).
E' questo che si verifica nel caso di trust c.d. liquidatorio, nel quale i contraenti vogliono l'effettivo trasferimento dei diritti in capo al trustee, sia pure ai fini della liquidazione e della corretta gestione della fase concorsuale.

Aggiungi un commento