Testamento contenente soltanto legati. Individuazione dell'erede ab intestato. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 30802 del 6 novembre 2023)

In tema di successione ereditaria, la presenza di un testamento che contenga soltanto attribuzioni a titolo di legato idonee ad esaurire l’asse relitto non esclude la successione legittima, la quale sussiste anche quando è priva di un positivo contenuto patrimoniale, siccome destinata ad operare sia al fine di individuare la responsabilità per i debiti ereditari e per gli obblighi gravanti sull’erede, sia al fine di decidere sulla sorte dei beni appartenenti al de cuius, ma ignorati dalle disposizioni testamentarie, ovvero sopravvenuti alla data di redazione della scheda, i quali sono destinati a devolversi secondo le regole della successione ab intestato, una volta esclusa la possibilità di individuare una diversa istituzione di erede nelle previsioni di ultima volontà.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il testamento, in fondo, non è che un "contenitore". Esso può dunque annoverare non soltanto, come per lo più accade, la designazione dell'erede, ma plurime specie di disposizioni. Si va dal riconoscimento di figlio naturale alle disposizioni in favore dell'anima, dal modo al legato. In particolare è anche possibile che il negozio di ultima volontà non contenga altro se non legati. Anche in tal caso esso sarebbe pienamente valido ed efficace, lasciando unicamente a chi di dovere il compito di determinare, seguendo le disposizioni del codice civile in tema di successione ab intestato, chi debba essere considerato erede. Va osservato da un lato come costui ben potrebbe individuarsi in uno dei legatari nominati, che così cumulerebbe entrambi tali qualità, dall'altro come nell'ipotesi dell'esaurimento dei beni dell'asse in forza dei legati, all'erede non rimarrebbe altro se non adempierli, dandovi esecuzione.

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