Spese condominiali. Responsabilità solidale dell'acquirente. Limitazioni. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14531 del 9 maggio 2022)
La responsabilità solidale dell'acquirente per il pagamento dei contribuiti dovuti al condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all'acquisto, trovando applicazione l'art. 63, comma 2, disp. att. cod.civ., e non già l'art. 1104 cod.civ., atteso che, ai sensi dell'art. 1139 cod.civ., le norme sulla comunione in generale si estendono al condominio soltanto in mancanza di apposita disciplina.