Simulazione relativa quanto al prezzo: rilevanza delle risultanze di cui alla copia degli assegni circolari utilizzati per il pagamento. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28744 del 9 novembre 2018)

La pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto, soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova di cui all'art. 1417 cod. civ., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto. È noto infatti che i limiti di prova di cui all'art. 1417 cod. civ. operano anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qualvolta questa si traduca nell'allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante da contratto, comunque destinato a modificare l'assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti. Né si può sostenere che il requisito di forma sarebbe soddisfatto dal negozio simulato, in quanto essendo il contratto dissimulato destinato ad avere effetti fra le parti, deve avere i requisiti di forma necessari per la validità dello stesso, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 1414 cod. civ., comma 2.

Commento

(di Daniele Minussi)
Può costituire prova dell'intervenuta corresponsione di una maggior somma rispetto a quella dichiarata quale prezzo della vendita la copia degli assegni circolari negoziati per l'acquisto del bene dalla quale risulti l'erogazione di un importo superiore a quello indicato nell'atto notarile? Mentre al quesito i Giudici di merito avevano dato risposta positiva, reputando conseguita idonea prova documentale, la S.C. va di diverso avviso: in particolare gli assegni versati costituiscono meri titoli astratti di pagamento, ai quali non può essere riconosciuta valenza probatoria nei confronti delle parti, se non sulla base di presunzioni rimesse al prudente apprezzamento del giudice.
Ma il problema è un altro: tra le parti della simulazione, in relazione agli elementi che costituiscono elementi essenziali del contratto, non possono non trovare applicazione, anche ai sensi dell'art. 1417 cod.civ., le limitazioni in tema di prova previste dalle disposizioni di cui agli artt. 2722, 2727 e 2729 cod. civ.. Ne segue che, ai fini del raggiungimento della prova, occorre indispensabilmente una controdichiarazione scritta.

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