Servitù di presa d'acqua. Concorso tra diritto intavolato e ulteriore diritto extra tavolare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13501 del 20 maggio 2019)

Nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, allorché, come nella fattispecie, non venga in rilievo un conflitto di acquisti fra loro contraddittori, ma sorga un problema di concorso tra diritti "non incompatibili", l'uno intavolato e l'altro extra tavolare, come nel caso di servitù, non è applicabile l'art. 5, comma 3, r.d. n. 499 del 1929, e non viene in rilievo, di conseguenza, l'atteggiamento soggettivo di colui il quale abbia acquistato la proprietà sulla base della fede del libro fondiario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie veniva in considerazione la costituzione di una servitù per usucapione che non è soggetta ad intavolazione, non rinvenendo l’art. 5 r.d. n. 499 del 1929 applicazione agli acquisti a titolo originario (nè a quelli a titolo derivativo mortis causa). La pubblicità relativa a tali acquisti possiede pertanto, a differenza di quella afferente all'intavolazione del diritto di proprietà, efficacia dichiarativa e non già costitutiva. Come dirimere (ipotesi ben differente da quella in esame) i contrasti tra il subacquirente della proprietà del bene e il titolare del diritto reale minore la cui pubblicità si sottrae alle norme in tema di intavolazione? A tal fine soccorre l'art.5 commi III del r.d. 499/1929 che sancisce la prevalenza della intavolazione effettuata in buona fede in un tempo antecedente l'iscrizione ovvero all'annotazione di domanda giudiziale volta a far dichiarare l'usucapione di un diritto minore. Nulla di tutto questo tuttavia, nel caso in esame. Infatti non si trattava di dirimere il conflitto tra più subacquirenti, ma di verificare l'opponiiblità della servitù al titolare del diritto dominicale sul fondo servente.

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