Servitù discontinua apparente. Usucapione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9626 del 10 aprile 2024)

Nella valutazione dell’usucapione di una servitù discontinua, il giudice può fondare il proprio convincimento sull’esame congiunto di elementi probatori di natura eterogenea, quali sono le testimonianze e gli elementi oggettivi quali planimetrie e fotografie, confermando la servitù quando emerge un uso prolungato nel tempo che, ancorché discontinuo, si riveli funzionale alle esigenze stagionali del fondo dominante. Tale interpretazione trova applicazione anche in assenza di una costante utilizzazione delle opere attestanti la servitù, purché vi sia la presenza di segni visibili e permanenti che ne segnalino l’esistenza in maniera non equivoca sia per l’utilità del fondo dominante che per la consapevolezza del peso gravante sul fondo servente. La cessazione dell’uso non si presume per periodi di non utilizzo qualora non vi siano chiari segni di voler rinunciare al diritto di servitù, dovendosi valutare la discontinuità dell’uso alla luce della specificità e delle necessità del fondo dominante.

Commento

(di Daniele Minussi)
La sentenza in commento mette a fuoco la rilevanza del requisito dell'apparenza ai fini della usucapibilità della servitù. Esso assume ancora un peso maggiore quando la servitù sia discontinua,. Infatti, a far tempo dal compimento di ogni atto di esercizio della stessa, non soltanto viene meno l'indice principale che ne costituisce l'essenza, ma decorre automaticamente la prescrizione che ne determinerebbe l'estinzione, quand'anche esistente.

Aggiungi un commento