Rifiuto di stipulare i contratto definitivo e preliminare di vendita a corpo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20393 del 5 settembre 2013)

Poiché il contratto preliminare è regolato anche dalle norme integrative della disciplina del contratto, tra le quali quella dell'art. 1538 c.c., è legittimo il rifiuto alla stipulazione del definitivo di vendita da parte del promittente compratore, che pretenda la riduzione del prezzo, opponendo, con fondamento o, comunque, senza colpa - secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici - che la misura reale del bene è inferiore ad un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivato l'accertamento della corte territoriale in ordine all'ingiustificatezza del rifiuto opposto dal promittente venditore alla misurazione del bene prima della stipula del definitivo, in presenza di un rilevante interesse del promissario acquirente e senza pregiudizio alcuno per i diritti del primo).

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie il promittente alienante aveva rifiutato di consentire prima della stipulazione del contratto definitivo di vendita immobiliare la misurazione del bene oggetto della stipulazione: ne era seguita una valutazione in chiave di contrarietà al principio di correttezza e buona fede di siffatta condotta, con la conseguente giustificazione del rifiuto del promissario acquirente a concludere la negoziazione.

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