Prova della simulazione assoluta. Possibile per i terzi darne conto tramite presunzioni? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 36478 del 24 novembre 2021)

In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'accordo simulatorio (tanto quando venga in considerazione una fattispecie simulata relativa, quanto nell'ipotesi in cui si tratti di simulazione assoluta) è connotato da un formalismo ad probationem con la sola eccezione del caso in cui la fattispecie dissimulata sia illecita (art. 1417 cod.civ.). La detta norma, complementare rispetto al principio di cui all'art. 2722 cod. civ., in forza del quale, tra le parti, non è ammissibile la prova per testimoni quando abbia per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea, evidentemente non vale per i terzi rispetto all'accordo (terzi per i quali la simulazione è da reputarsi un fatto e non un negozio). Inter partes neppure sarebbe possibile dar conto della simulazione per il tramite di elementi presuntivi, quand'anche di speciale rilevanza (Cass. Civ., Sez. II, 28744/2018). La pronunzia in considerazione puntualizza come tale regola non valga, per l'appunto, per i terzi.

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