Promessa del fatto del terzo. Consegna di assegno a garanzia della conclusione di un contratto. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 9114 del 19 maggio 2020)

La promessa del fatto del terzo, ex art. 1381 c.c., si connota per la funzione di garanzia di un determinato risultato ed è pertanto configurabile laddove, nel corso delle trattative per la stipula di un contratto di vendita, un terzo estraneo consegni ad una delle parti contraenti un assegno bancario, la cui restituzione sia condizionata alla successiva effettiva conclusione dell'affare.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso sottoposto all'attenzione della S.C. il professionista di una delle parti aveva consegnato, nel contesto di una trattativa relativa alla cessione di una partecipazione azionaria, quale incaricato del soggetto interessato all’acquisto, un assegno bancario tratto sul proprio conto personale, al professionista dei proprietari delle azioni. La consegna, qualificata come dazione di caparra, era stata successivamente ritenuta dalle Corti di merito una garanzia del buon esito della negoziazione, la quale non era successivamente intervenuta. Tale impostazione viene confermata dalla S.C., la quale, dopo aver inquadrato la fattispecie nell'ambito della promessa del fatto del terzo ex art. 1381 cod.civ., ha osservato come la funzione dell'istituto può ben essere anche quella di garantire la condotta di una terza parte. Così il professionista in effetti aveva promesso nella specie una somma a titolo di indennizzo, per il caso in cui il terzo non avesse tenuto un comportamento predeterminato (vale a dire l'acquisto del pacchetto azionario da parte del soggetto assistito dal professionista che aveva consegnato il titolo di credito). Irrilevante dunque il fatto della mancata conclusione dell'affare ai fini dell'obbligazione restitutoria del titolo, il quale era stato legittimamente incassato.

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