Preselezione dei candidati all'impiego e mancata riproduzione di clausola essenziale nell'avviso di selezione pubblicato da altro soggetto. Errore ostativo? (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n. 274 del 9 gennaio 2018)

L'errore ostativo consiste nella difformità fra la volontà, come stato soggettivo interno, e la sua manifestazione e postula che entrambe si riferiscano allo stesso soggetto, cioè all'autore dell'atto volitivo, anche quando questi si serva, per la comunicazione di esso, dell'opera di terzi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito - di accoglimento di domanda di costituzione di rapporto di lavoro privato - che aveva ravvisato detto errore nella mancata previsione nell'avviso di selezione, predisposto dal Centro per l'impiego per la società interessata alla provvista di personale ma in difformità delle istruzioni ricevute, della clausola che poneva, come condizione per l'assunzione, l'attualità del requisito della lunga disoccupazione).

Commento

(di Daniele Minussi)
La vicenda ha quale protagonista l'A.M.A. di Roma (che ha fatto parlare le prime pagine dei quotidiani per ben altri fatti) la quale aveva demandato al Centro per l'impiego della Provincia di Roma la preselezione dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione alla graduatoria da cui attingere per effettuare le assunzioni di lavoratori da adibire alla mansione di operatore ecologico. L'avviso di selezione, configurante vera e propria "offerta al pubblico", non conteneva però la specifica clausola che richiedeva, ai fini dell'assunzione, il requisito della "lunga disoccupazione". Ebbene: detta discrasia è stata reputata qualificabile in chiave di errore ostativo, sulla scorta della (ritenuta) coincidenza soggettiva tra A.M.A. e il menzionato "Centro per l'impiego", di cui la prima si era avvalsa. E ritenere il Centro per l'impiego civilmente responsabile per tale accaduto?

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