Preliminare di vendita di monolocale con terrazzo. Uso "esclusivo" destinato a venir meno con l'alienazione a terzi. Inadempimento contrattuale. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 19044 del 6 luglio 2021)
In tema di vendita immobiliare, il proprietario che promette in vendita un monolocale con terrazzo attrezzato è inadempiente se è consapevole che il gazebo deve essere rimosso. Pertanto egli è tenuto a versare il doppio della caparra perché il promissario acquirente non può utilizzare lo spazio esterno come estensione dell’appartamento. Non sussiste la violazione, né la falsa applicazione degli artt. 1102 cod. civ. e 1126 cod. civ., che disciplinano, rispettivamente l’uso della cosa comune e la ripartizione delle spese nell’ipotesi in cui il terrazzo di proprietà condominiale sia di uso esclusivo di uno dei condomini in quanto, nel caso di specie, ai fini dell’inadempimento contrattuale, rileva la circostanza che le caratteristiche da trasferire fossero diverse da quelle del bene promesso in vendita.