Preliminare di preliminare? Al mediatore non spetta (ancora) la provvigione. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 28879 del 5 ottobre 2022)

Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 cod.civ., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va, invece, escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod.civ., in caso di inadempimento. Tale ultimo negozio, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, non legittima, tuttavia, la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell'autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell'accordo interlocutorio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto il tema della ammissibilità del c.d. "preliminare di preliminare" è stato vivamente dibattuto. Alle decisioni che ne negavano la validità sotto l'aspetto dell'assenza di causa, si era opposta la S.C. che, finalmente a Sezioni Unite, aveva sancendo la legittimità di una siffatta pattuizione, ogniqualvolta fosse intesa ad assicurare una qualche valenza vincolante tra le parti le quali avessero inteso quantomeno dar vita ad un obbligo, seppure non dotato della coercibilità tipica del contratto preliminare (Cass. Civ., Sez. Unite, 4628/2015). Sulla scorta di questa riflessione si innesta il problema, di natura secondaria, della spettanza al mediatore delle provvigioni a fronte della conclusione di un mero preliminare di preliminare. La risposta della Cassazione è negativa: non può dirsi infatti perfezionato un accordo in funzione del quale (come invece è dato di osservare per il contratto preliminare) si sia certi di potere affermare quella conclusione dell'affare che costituisce la fonte del diritto del mediatore a percepire la provvigione. L'impossibilità di addivenire ad una pronunzia costitutiva ex art.2932 cod.civ. infatti non conferisce alla pattuizione il profilo effettuale sufficiente per assicurare un siffatto risultato. Negli stessi termini cfr. Cass. civile, sez. VI-II 2021 n. 32066

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