Prelazione agraria: quando i fondi possono definirsi "confinanti"? Quid juris quando ci sono più aventi diritto alla prelazione? (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 7292 del 16 marzo 2021)

Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della l. n. 817 del 1971, la confinanza richiesta dalla legge non deve sussistere per l'integralità del confine, essendo sufficiente che essa non sia limitata ad un solo punto e che il confine sia tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo che la legge si propone, cioè l'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda diretto-coltivatrice, che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.
In presenza di una pluralità di coltivatori diretti proprietari di terreni diversi, tutti confinanti con il fondo rustico posto in vendita, a ciascuno dei medesimi spetta il diritto di prelazione e riscatto di cui all'art. 7, comma 2, n. 2), della l. n. 817 del 1971, e, ove si verifichi una situazione di conflittualità, per effetto dell'esercizio della prelazione o riscatto da parte di due o più dei predetti confinanti, la scelta del soggetto preferito è compito riservato al giudice del merito, che dovrà accordare prevalenza ad uno piuttosto che agli altri aspiranti alla prelazione, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla citata norma ed in applicazione, inoltre, degli specifici criteri preferenziali dettati dall'art.7 del d.lgs. n.228 del 2001.

Commento

(di Daniele Minussi)
Due sono i punti rilevanti della decisione in commento. In primo luogo la S.C. ha specificato che, se da un lato non basta che i fondi si tocchino "in punta" ai fini di essere considerati "confinanti", situazione dalla quale scaturisce il diritto di prelazione, dall'altro neppure occorre che la linea di confine percorra l'intero fondo. Secondariamente è stato messo a fuoco come, nell'ipotesi di pluralità di aventi diritto alla prelazione, nel caso di conflitto, la prevalenza è risolta dal Giudice, il quale deve fondare la propria decisione sugli specifici criteri preferenziali dettati dall'art.7 del d.lgs. n.228 del 2001, vale a dire alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla citata norma ed in applicazione, inoltre, degli specifici criteri preferenziali dettati dalla norma riferita.

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