Accrescimento nella prelazione agraria



Il diritto di prelazione consiste nella situazione di vantaggio attribuita da un soggetto ad un altro e consistente nel diritto ad esser preferito, normalmente a parità di condizioni, in una determinata negoziazione nota1 .

Se Tizio attribuisce a Caio il diritto di prelazione in ordine alla vendita del proprio appartamento, ciò significa non già che Tizio sia obbligato a vendere a Caio il proprio immobile, bensì che, quando egli dovesse decidersi a venderlo, gli incomberà l'obbligo di comunicare questa sua determinazione a Caio allo scopo di consentirgli di rendersene acquirente con preferenza rispetto a tutti gli altri.

Il diritto di prelazione può, come tale, scaturire da apposito patto concluso tra le parti nell'ambito dell'autonomia negoziale oppure derivare dalla legge. Notevole a tale proposito è la previsione, nell'ambito della normativa agraria, della prelazione assicurata al coltivatore diretto conduttore del fondo rustico ed al proprietario diretto coltivatore che confini con il fondo che è posto in vendita (art. 8 , IX comma legge n. 590 del 1965).

Che cosa dire dell'eventualità in cui vi sia una pluralità di soggetti, ciascuno titolare del diritto di prelazione stabilito dalla legge?

Si pensi al caso della pluralità di affittuari che conducano il fondo in forza di un unico contratto (Cass. Civ. Sez. III, 9871/90 ), ovvero con contratti collegati. La disposizione evocata prevede nella fattispecie che la prelazione debba essere esercitata in via congiuntiva da tutti e che, qualora taluno rinunzi, esista il diritto di accrescimento in favore degli altri, a condizione che sussista comunque il requisito della sufficiente capacità lavorativa in rapporto all'estensione del fondo (Cass. Civ. Sez. III, 4493/84 ). La regola dell'accrescimento non è stata invece ritenuta applicabile in rapporto ai contratti disciplinati dall'art. 7 , ultimo comma, della legge n. 817 del 1971. Quest'ultima disposizione prevede che, nel caso di vendita di più fondi, ogni affittuario possa esercitare il diritto di prelazione o singolarmente rispetto al fondo da lui coltivato o congiuntamente con gli altri per l'intero complesso dei fondi. Ciò comunque non si è ritenuto implicare un'originaria ed indefettibile contitolarità del diritto di prelazione a favore dei vari affittuari ed un conseguenziale accrescimento quando venga meno il diritto di prelazione di taluno dei titolari di esso (Cass. Civ. Sez. III, 3120/88 ).

Note

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Moscarini, voce Prelazione, in Enc.dir., vol. XXXIV, 1985, p. 981; Gallo, voce Prelazione, in Dig.disc.priv, sez.civ., vol. XIV, 1996, p. 168.
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Bibliografia

  • GALLO, Prelazione, Dig.disc.priv., XIV, 1996
  • MOSCARINI, La prelazione, Enc.dir.

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