Pignorabilità di un bene soggetto ad uso civico. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 34476 del 23 novembre 2022)

Il singolo non può prendere a pretesto l'uso civico per sottrarre dal pignoramento, eseguito da un suo creditore, un bene che egli stesso utilizzi in modo incompatibile con l'esercizio collettivo.
(Nel caso di specie il pignoramento è stato eseguito sul fabbricato edificato sul terreno gravato, che era rimasto così sottratto all’uso collettivo).

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto il bene gravato da uso civico non è commerciabile. Può capitare che un fabbricato risulti essere edificato su un bene (un terreno) già gravato da uso civico. Anche in questo caso non risulta essere liberamente alienabile, se non in esito ad un percorso che conduca allo sgravio dall'uso civico del terreno, ciò che conduce alla possibilità di poter disporre di quanto vi sia stato edificato. Questa condizione non impedirebbe, secondo la pronunzia della S.C. che si commenta (che pare ribaltare del tutto l'orientamento espresso da Cass. Civ., Sez. III, n. 19792/2011). la possibilità che il bene, ancorchè non negozialmente disponibile, sia pignorabile. Rimarrebbe da mettere a fuoco l'esito estremo di un siffatto ragionamento. Quid juris nell'ipotesi in cui Tizio, resosi aggiudicatario dell'immobile, desideri successivamente porlo in vendita?

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