Operatività del criterio di prevenzione e regolamento locale che preveda una distanza tra le costruzioni superiore a quella legale. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 10318 del 19 maggio 2016)
Deve ritenersi che un regolamento locale che si limiti a stabilire una distanza tra le costruzioni superiore a quella prevista dal codice civile all’art. 873 cod.civ., senza imporre un distacco minimo delle costruzioni dal confine, non incide sul principio della prevenzione, come disciplinato dal codice civile e non preclude, quindi, al preveniente la possibilità di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni, nè al prevenuto la corrispondente facoltà di costruire in appoggio o in aderenza, in presenza dei presupposti previsti dagli articoli 874, 875 e 877 cod.civ..