Non è annullabile l’ordinanza di demolizione non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 666 del 4 febbraio 2013)

Nei procedimenti preordinati all'emanazione di ordinanze di demolizione di opere edili abusive non trova applicazione l'obbligo di comunicare l'avvio dell'iter procedimentale in ragione della natura vincolata del potere repressivo esercitato, il quale rende di per sé inconfigurabile qualsiasi apporto partecipativo, come peraltro previsto dall'ipotesi legislativa recata dall'art. 21-octies della l. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 14 della l. n. 15/2005.

Commento

(di Daniele Minussi)
Condivisibile l'esito ermeneutico cui è pervenuto il Giudice amministrativo: poichè la comunicazione dell'avvio del procedimento è preordinata a rendere possibile la partecipazione dell'interessato all'iter che conduce all'emissione del provvedimento, essa si palesa del tutto inutile nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l'esercizio della potestà è del tutto vincolato ed ultronea l'espressione di valutazioni da parte di chicchessia.

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