Non è sufficiente che ci si preoccupi del debito che ha dato origine al pignoramento dell'immobile: il notaio risponde per non aver avvisato l’acquirente del rischio conseguente ai possibili interventi nella procedura esecutiva non ancora estinta. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6451 del 31 marzo 2015)
Sussiste la responsabilità solidale del notaio che prestò la sua opera per il contratto preliminare e definitivo, insieme con il venditore e il mediatore immobiliare, per la cancellazione del pignoramento laddove il professionista con grave negligenza non avvertì l'acquirente del grave pericolo che comportava l'esistenza della procedura esecutiva in corso, senza accertarsi adeguatamente dell'esistenza di interventi nella procedura esecutiva, pur dopo aver accertato tramite visure la trascrizione di un pignoramento, senza cercare di dissuadere la parte dallo stipulare in quelle condizioni e senza consigliare l'inserimento di clausole che potessero garantire l'acquirente, subordinando l'efficacia del negozio all'effettiva estinzione della procedura esecutiva immobiliare sul bene che la parte andava ad acquistare e alla cancellazione del pignoramento.