Natura gratuita dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7555 del 17 marzo 2021)

Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria: ne consegue che, avendo l'"actio pauliana" la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'"eventus damni" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione esecutiva l'eccepisca, fornire la prova.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. ribadisce la natura gratuita dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale tra coniugi. Ne discende come sia in re ipsa il pericolo di danno per i creditori che intendano attivarsi con l'azione revocatoria. La presenza del coniuge non proprietario del bene immobile conferito nel fondo non apporta alcun mutamento alla riferita natura gratuita dell'atto negoziale. Nel caso di specie il bene conferito nel fondo risultava essere di proprietà esclusiva del disponente il quale, in sede di costituzione, espressamente escludeva, ai sensi del I comma dell'art. 168 cod.civ. che il vincolo di destinazione producesse effetti traslativi, rimanendo immutata la titolarità esclusiva del diritto di proprietà sul bene.

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