Natura giuridica della clausole d’immodificabilità del fabbricato condominiale: servitù reciproca. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14898 del 13 giugno 2013)

La clausola contrattuale contenuta nel regolamento di condominio e negli atti di compravendita delle singole unità immobiliari, con cui si vieta di apportare modifiche che possano contrastare in modo visibile con l’estetica del complesso condominiale, dà origine a servitù prediali reciproche, consistenti nell’assoggettare al peso dell’ immodificabilità tutti i piani o le porzioni di piano in proprietà esclusiva, a vantaggio di tutte le altre unità immobiliari. I diritti scaturenti da tale servitù possono essere fatti valere in giudizio non solo dall’amministratore, ma da ciascun condomino.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è infrequente che negli atti di vendita delle singole unità immobiliari di un edificio condominiale (ovvero nel regolamento ad essi allegato) sia prevista una clausola con la quale l'acquirente si obbliga a non introdurre modificazioni all'aspetto esteriore del fabbricato (inteso come introduzione di elementi volumetrici esterni, quali verande e serre, sopraelevazioni, variazioni nel colore della facciata, degli elementi architettonici vari).
La S.C. perviene alla qualificazione di siffatte pattuizioni in chiave di servitù prediali reciproche: ne segue che le stesse siano dotate di tutte le caratteristiche proprie del diritto reale, prima tra tutte l'inerenza passiva, o sequela, che ne garantisce l'opponibilità agli aventi causa dal singolo condomino che avesse a cedere la proprietà esclusiva dell'unità immobiliare.

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