Morte del comodante, del comodatario e prosecuzione in fatto del rapporto con i di lui eredi. Non usucapibilità del bene in assenza di mutamento della detenzione in possesso (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25887 del 16 ottobre 2018)

In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso sottoposto all'attenzione S.C. gli eredi del comodatario pretendevano di poter giungere all'acquisto del diritto per usucapione del bene comodato. Il rigetto della relativa domanda fa perno sulla circostanza in forza della quale il mero mantenimento del potere di fatto sul bene in esito al decesso del comodante (nonché del comodatario stesso) non può in alcun modo configurare una causa di mutamento della detenzione del bene in possesso, ciò che potrebbe condurre ad un eventuale acquisto per usucapione. In senso analogo, si veda Cass. Civ., Sez. II, 27432/2014.

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