Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. (L. 11 gennaio 2018, n. 4)

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2018 n.26 la L. 11 gennaio 2018, n. 4 recante "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici".
rileva in particolare il nuovo istituto della sospensione della successione.
Leggi il testo completo della norma.

Commento

(di Daniele Minussi)
Con la legge 11 gennaio 2018 n. 4 recante misure di protezione degli orfani per crimini domestici vengono introdotte modifiche al codice penale, di procedura penale ed anche al codice civile.
L’art. 5 introduce nel nostro ordinamento un nuovo istituto: la sospensione dalla successione. Ai sensi del novello art. 463 bis (non a caso allocato tra le norme in tema di indegnità) “Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell’articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell’articolo 463 del presente codice. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l’omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella. Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo”.
Numerosi gli interrogativi suscitati da un meccanismo legale del tutto inedito, non da ultimo la illogicità di disporre la sospensione in relazione al soggetto nei cui confronti sia stato consumato il solo tentativo di omicidio. Come appare evidente, infatti, il tentativo postula che il soggetto passivo del reato non sia defunto e, conseguentemente, che nessuna successione a causa di morte si sia ancora aperta.

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