Masse plurime. Morte di uno dei contitolari dei beni: conseguenze. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 31950 del 11 dicembre 2024)

In tema d’imposta di registro, nonché ipotecaria e catastale, la mera variazione soggettiva delle masse plurime, derivante dalla successione mortis causa di uno degli originari comproprietari, è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 34, ultimo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto non incide sulle masse da dividere, non determinando né la nascita di una nuova comunione né l’alterazione oggettiva di quelle già esistenti tra gli originari comproprietari

Commento

(di Daniele Minussi)
Cosa accade nell'ipotesi in cui, in vista del perfezionamento di una divisione contrassegnata da masse plurime venga meno uno dei condividenti? Secondo la pronunzia in commento, non cambia nulla. Non viene infatti ad originarsi né una nuova comunione (indipendentemente dal fatto che al de cuius succedano più eredi, i quali tra loro si trovano indubbiamente in una situazione di contitolarità), non avendo neppure luogo alcuna modificazione della consistenza oggettiva delle masse dedotte nel fenomeno divisionale.

Aggiungi un commento