Mancato avviso all'assicuratore da parte del notaio responsabile per non aver segnalato al cliente l'esistenza di una procedura esecutiva sul bene immobile acquistato. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21533 del 27 luglio 2021)

A configurare il carattere doloso dell'inadempimento (dell'obbligo di avviso) è sufficiente la consapevolezza in capo all'assicurato dell'obbligo e la sua cosciente volontà di non osservarlo. Affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915 cod.civ., comma 1, con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'elemento in questione è quello dell'obbligo da parte del notaio assicurato, di dare avviso alla propria assicurazione sulla responsabilità professionale, del sinistro occorso (nella fattispecie il pregiudizio conseguente alla mancata informazione a gli acquirenti di un immobile che il medesimo fosse sottoposto a una procedura esecutiva. Secondo la S.C. configura doloso inadempimento del predetto obbligo di avviso alla compagnia di assicurazione la mera consapevolezza di esso e la susseguente condotta omissiva consapevolmente tenuta. Il vero nodo problematico, talvolta (ma non nel caso di specie), è quello della natura pretestuosa delle contestazioni mosse al professionista, il quale non fa avviso all'assicuratore del presunto sinistro in quanto non reputa sussistente alcuna colpa professionale.

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