Lottizzazione abusiva: l’immobile oggetto di reato edilizio può essere confiscato quand'anche acquistato da un terzo. (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 15987 dell’8 aprile 2013)
In tema di reati edilizi, la confisca di un immobile abusivamente lottizzato può essere disposta anche nei confronti del terzo acquirente, qualora nei suoi confronti siano riscontrabili quantomeno profili di colpa per non aver assunto le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici. (Fattispecie nella quale la buona fede dell'acquirente è stata desunta dal prolungato comportamento omissivo della P.A., dall'esistenza di una prassi favorevole attestata dal notaio rogante e dall'assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo dei venditori degli immobili).