Le dichiarazioni di parte contenute nell'atto traslativo della proprietà in ordine alla libertà dei beni non sono eseguite sotto giuramento. (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 58225 del 21 dicembre 2018)
Stante la non riferibilità al contratto di compravendita di una funzione di attestazione di verità in ordine all'esistenza di garanzie reali o di vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro sul bene oggetto della cessione, deve escludersi in radice la configurabilità del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico in relazione a false dichiarazioni rese dalle parti al notaio rogante in ordine alla libertà del bene.