La semplice dichiarazione unilaterale di voler donare non è suscettibile di conferma ai sensi dell'art.799 cod.civ.. L'obbligazione collatizia scatta automaticamente una volta proposta l'azione di divisione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2700 del 30 gennaio 2019)

L'esecuzione delle donazioni nulle, disciplinata dall'art. 799 c.c., analogamente a quanto è richiesto, in via generale, dall'art. 1444 c.c. per la convalida dei contratti annullabili, in tanto impedisce ai coeredi o aventi causa del donante di fare valere la nullità, da qualunque causa dipendente, in quanto i medesimi, con atti o fatti di contenuto non equivoco, diano volontaria esecuzione alla domanda con la consapevolezza della causa della nullità stessa. La semplice dichiarazione unilaterale di voler donare che non sia stata accettata, formando così un contratto, non costituisce donazione e non è pertanto confermabile ai sensi dell'art. 799 cod.civ..
Le donazioni di modico valore sono soggette a collazione (nella fattispecie i gioielli donati in vita dalla madre, poi defunta, alla figlia), fatta eccezione per la regola generale stabilita in favore del coniuge di cui all'art. 738 c.c. L'obbligo di collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai fini della conferma della donazione nulla, occorre pur sempre che si possa dire esistente un congegno negoziale: a tal fine non sarebbe sufficiente la mera dichiarazione di voler donare, vale a dire una manifestazione unilaterale di volontà del donante non accettata dal donatario. Questa è la conclusione della S.C., che tuttavia lascia aperto un interrogativo: ma se la nullità che la conferma è in grado di sanare ricomprende qualsiasi causa (ad eccezione dell'illiceità) come escludere che sia possibile dar conto dall'accettazione verbale da parte del donatario?

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