Una volta chiarita la natura obbligatoria della collazione, individuata l'origine di tale obbligo nella legge, una meditata opinione ne ha ulteriormente precisata la natura facendo riferimento alla figura del
prelegato nota1.
Questa qualificazione rischia tuttavia di rivelarsi poco più che nominalistica, dal momento che, come non ha trascurato di osservare un'acuta dottrina
nota2, non possono essere applicate quelle norme che esplicano l'autonomia della disposizione a titolo particolare rispetto all'istituzione d'erede. Si pensi al II comma dell'art.
521 cod.civ. , ai sensi del quale il legatario che riveste la parallela qualità di erede ben potrebbe, pur rinunziando all'eredità, domandare il legato. Nel caso in considerazione invece la qualità di coerede del donatario è essenziale perchè a carico di costui sorga l'obbligo di procedere alla collazione, tanto è vero che potrebbe al donatario convenire di fare rinunzia all'eredità proprio per sfuggire all'operatività dell'istituto. Ancora inapplicabili appaiono il II comma degli artt.
676 e
677 cod.civ., ai sensi dei quali l'obbligo nascente dal legato potrebbe, facendo difetto l'onerato, essere trasferito in capo ad altri soggetti. Nella collazione invece l'obbligo non può che riguardare il donatario, essendo per di più espressamente previste regole particolari agli artt.
739 e
740 cod.civ. in riferimento alle donazioni fatte a discendenti ed al discendente che succede per rappresentazione al donatario.
Svolte queste osservazioni,
parrebbe tutto sommato preferibile parlare tout court di un'obbligazione che rinviene la propria fonte nella legge che ne disciplina anche caratteri e limiti e la cui operatività può essere fatta venir meno da apposita disposizione del de cuius. La dispensa dalla collazione (
art.737 cod.civ. ) è propriamente quella disposizione accessoria (della cui natura giuridica si dirà partitamente) che ha quale effetto quello di evitare che sorga in capo al coerede donatario l'obbligazione qui in esame. Quando quest'ultima diviene operativa? In giurisprudenza si è fatto riferimento anche alla semplice proposizione della domanda di divisione tra coeredi (Cass. Civ., Sez. II,
2700/2019).
Coerentemente rispetto alla costruzione di cui sopra, con riferimento alle modalità di esecuzione della collazione è possibile configurare
la collazione per imputazione come adempimento di un'obbligazione pecuniaria nota3,
la collazione mediante conferimento in natura come pagamento traslativo (vale a dire come atto di trasferimento qualificato da causa esterna). Soltanto relativamente alla collazione di denaro potrebbe essere esclusa, stante l'efficacia compensativa della disposizione, la sussistenza di un'obbligazione in senso proprio in capo al coerede donatario, almeno in tutti i casi in cui vi sia nell'asse denaro a sufficienza onde consentire l'operazione (art.
751 cod.civ.).
Note
nota1
Così Forchielli-Angeloni, Della divisione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2000, p.429 e Andreoli, Contributo alla teoria della collazione delle donazioni, Milano, 1942, p.164. L'A. fa menzione di un prelegato obbligatorio ex lege anomalo. Esso infatti viene a gravare soltanto coloro tra i coeredi che avessero ricevuto donazioni dal de cuius in favore della massa ereditaria.
top1nota2
Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 2002, p.721, il quale osserva che il fondamento della tesi si rinverrebbe sulla scorta dell'osservazione in base alla quale l'obbligo di conferimento sorgerebbe ex lege tra coeredi che abbiano accettato e consisterebbe in una situazione giuridica soggettiva attiva nuova, vale a dire non già sussistente nel patrimonio del
de cuius. top2nota3
Si fa menzione di un'obbligazione restitutoria semplice nel caso dell'imputazione ("a carico del donatario sorge dunque un debito pecuniario avente per oggetto il valore del bene donato al tempo dell'apertura della successione": così Gazzara, voce Collazione, in Enc.dir., p.343), mentre ogniqualvolta il coerede abbia la scelta se conferire direttamente il bene in natura ovvero compiere l'imputazione in denaro del valore corrispondente (beni immobili liberi da garanzie reali: art.
746 cod.civ.) è pressochè unanime il riferimento all'obbligazione con facoltà alternativa.
top3Bibliografia
- ANDREOLI, Contributi alla teoria, Milano, 1942
- GAZZARA, Collazione, Enc. dir., VII