L'acquisto in sede di esecuzione forzata deve considerarsi a titolo derivativo e non a titolo originario. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 25926 del 2 settembre 2022)

L'acquisto del bene sottoposto ad esecuzione forzata, da parte dell'aggiudicatario, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, e pur ricollegandosi ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo, non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato, con la conseguenza che, qualora, nel corso del giudizio promosso contro il proprietario di un immobile, il bene venga espropriato in esito ad esecuzione forzata, la sentenza che definisce quel giudizio deve ritenersi opponibile all'aggiudicatario, ai sensi dell'art 111, comma 4 c.p.c., in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, salva l'eventuale operatività delle limitazioni previste dagli artt. 2915 e 2919 cod.civ.

Commento

(di Daniele Minussi)
E' opponibile a colui in favore del quale abbia avuto luogo l'aggiudicazione del bene nel corso di una procedura esecutiva immobiliare l'esito di un procedimento civile instaurato precedentemente tra il dante causa dell'esecutato e quest'ultimo? Nella fattispecie veniva in considerazione la controversia tra costoro avente ad oggetto la nullità della compravendita dell'immobile, successivamente espropriato e venduto all'asta, in conseguenza della violazione del divieto del patto commissorio.
Ebbene: secondo la S.C. l'acquisto di un bene da parte dell'aggiudicatario, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, stante il fatto che procede dal provvedimento del giudice dell'esecuzione, possiede comunque natura di acquisto a titolo derivativo, poichè consiste nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato. Rinviene pertanto applicazione l'art. 111 c.p.c., nel senso che è opponibile all'aggiudicatario, quale successore a titolo particolare del debitore esecutato, la sentenza pronunziata contro costui. Rimangono ovviamente salve le limitazioni previste dagli art 2915 e 2919 cod.civ. afferenti alla disciplina della trascrizione. Nel caso in esame l'aggiudicatario avrebbe ben potuto rendersi conto della potenziale pericolosità della trascrizione delle domanda giudiziale intesa a far dichiarare la nullità della alienazione precedentemente intercorsa tra il dante causa dell'esecutato e quest'ultimo.

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