Acquisto a titolo originario e a titolo derivativo



E' usuale riferire la nascita o la costituzione del rapporto giuridico in genere all'atto dell'acquisto del diritto soggettivo da parte del soggetto attivo nota1 .
Occorre tuttavia meglio connotare questa nozione, avendo riguardo alla natura della situazione giuridica soggettiva attiva coinvolta: in tutti i casi in cui il diritto soggettivo possiede natura di diritto assoluto essa infatti richiede alcune precisazioni.
Da un lato giova rammentare che l'assolutezza ha a che fare con la strutturale assenza di ambientazione del diritto in un rapporto giuridico, dall'altro che una situazione perfettamente descrivibile in questi termini è propria soltanto del diritto di proprietà.

Per quanto infatti attiene ai diritti reali in re aliena è comunque sempre prospettabile l'esistenza di un rapporto, nella misura in cui esiste un soggetto titolare del diritto di proprietà sullo stesso bene. Poichè il proprietario del bene ed il titolare del diritto reale parziario sul medesimo bene devono necessariamente avere tra loro a che fare, è sicuramente dato di poter riferire dell'esistenza tra gli stessi di un nesso intersoggettivo. La nozione di rapporto ha dunque a che vedere non soltanto con vicende afferenti ad obbligazioni, bensì assai spesso anche con aspetti che riguardano direttamente la costituzione, la modificazione o l'estinzione del diritto reale minore. La cosa non è senza importanza poichè quello riferito è uno degli aspetti che consentono di non identificare fino alla completa sovrapposizione il concetto di rapporto giuridico rispetto a quello di rapporto obbligatorio nota2 .

Svolte queste premesse, è possibile correttamente imputare ora al rapporto giuridico, ora alla relazione giuridica i fatti acquisitivi delle singole specie di diritto soggettivo.

La locuzione acquisto (o titolo di acquisto o causa acquirendi) indica il fenomeno del raccordo tra un diritto ed un soggetto in qualità di titolare, cioè il fatto, l'atto o il negozio giuridico che vale a giustificare il fenomeno acquisitivo nota3.

Si distinguono due specie di acquisto:
  1. un acquisto a titolo originario;
  2. un acquisto a titolo derivativo. In forza della prima modalità l'insorgenza della situazione giuridica soggettiva attiva si determina senza che ciò costituisca derivazione, in difetto cioè di trasmissione, da parte di un soggetto che ne fosse precedentemente titolare.

In forza della seconda modalità, al contrario, il diritto viene incardinato in capo al (nuovo) titolare, in quanto sia stato oggetto di alienazione, di trasmissione da colui che ne era in precedenza titolare (successione).

Quest'ultimo fenomeno indica il mutamento del soggetto di un rapporto giuridico (o di un complesso di più rapporti giuridici): colui che per effetto della successione dismette il diritto si chiama autore o dante causa, chi lo acquista successore o avente causa nota4 .

Il primo fenomeno, vale a dire l'acquisto a titolo originario, non attiene al novero delle modificazioni del rapporto giuridico, bensì a quello della nascita della relazione giuridica, avendo a che fare con l'insorgenza del diritto in capo ad un soggetto al di fuori del campo del rapporto nota5.

Fatti o modalità di acquisto a titolo originario (per una più compiuta trattazione dei quali si può meglio fare riferimento alle modalità acquisitive della proprietà) sono ad esempio l'occupazione, l'invenzione, l'accessione, la specificazione, l'unione o commistione, l'usucapione. Si pensi all'acquisizione della proprietà di una cosa che non appartiene ad alcuno, come i pesci presi pescando: è chiaro che il diritto di proprietà relativo ad essi non deriva da un altro soggetto. Il diritto cioè si costituisce in conseguenza del fatto stesso dell'occupazione, vale a dire dell'acquisizione nella sfera giuridica di un soggetto. Il che è possibile nella misura in cui, come detto, la cosa non è di proprietà di alcuno.
Si ponga mente anche all'usucapione di un appezzamento di terreno, di cui Primo sia proprietario, che si compia a favore di Secondo in relazione al possesso continuo, non viziato e ininterrotto prottrattosi per un ventennio.Anteriormente al compimento del detto periodo di tempo il bene era di proprietà di Primo. In esito al decorso dei venti anni il bene è divenuto di proprietà di Secondo senza che, tuttavia, l'insorgenza del diritto in capo a Secondo sia la conseguenza di una derivazione del diritto del precedente titolare. Così il titolo acquisitivo del diritto non già si deve classificare come derivativo, bensì come originario.

Pertanto non è possibile distinguere tra le due modalità di acquisto (a titolo originario, a titolo derivativo) in dipendenza della precedente appartenenza o meno del diritto ad un soggetto. La distinzione va piuttosto operata proprio in base a quanto prima riferito: gli acquisti a titolo derivativo muovono da vicende modificative del rapporto giuridico, gli acquisti a titolo originario si determinano invece in esito all'insorgenza di una relazione giuridica nota6. Il fenomeno della successione, che sarà oggetto di disamina nell'ambito delle modificazioni del rapporto, non ha dunque nulla a che fare con il tema dell'acquisto del diritto a titolo originario, mentre viene a determinare l'acquisto a titolo derivativo, in relazione al quale una persona subentra ad un'altra nella titolarità di una situazione giuridica soggettiva attiva o passiva nota7. A titolo derivativo è qualificabile anche l'acquisto che consegua all'espropriazione forzata del bene a carico del debitore esecutato (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 25926 del 2 settembre 2022 che ha statuito nel senso che all'aggiudicatario sia opponibile la pronunzia di nullità del titolo acquisitivo del diritto intercorso tra dante causa dell'esecutato e quest'ultimo).

La differenza tra acquisti a titolo originario ed acquisti a titolo derivativo non è meramente classificatoria: i primi infatti non conoscono i problemi connessi ai vizi che eventualmente affliggano il diritto acquistato dal precedente titolare dante causa.
Come meglio si riferirà a proposito della modificazione del rapporto e della relazione giuridica, gli acquisti a titolo derivativo sono infatti assoggettati a due regole fondamentali:

  1. il nuovo titolare del diritto o avente causa non può vantare una situazione soggettiva di vantaggio di consistenza maggiore rispetto a quella già spettante al dante causa , cioè al precedente titolare (nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet) ;
  2. la validità dell'acquisto del diritto in capo all'avente causa dipende dall'esistenza e dalla validità del diritto del dante causa (resoluto jure dantis resolvitur et jus accipientis). Da questo punto di vista, particolare importanza riveste lo studio delle fattispecie acquisitive collegate alla c.d. apparenza nonchè agli acquisti a non domino. A proposito di questi ultimi esiste notevole difficoltà di collocazione sistematica: si disputa infatti se debbano essere annoverati tra le modalità di acquisto del diritto a titolo originario ovvero a titolo derivativo nota8 .

Come suggerisce la stessa terminologia, si tratta di fattispecie nelle quali l'acquisto del diritto soggettivo in capo al soggetto acquirente interviene (anche) in esito ad un atto di trasferimento. Il problema è che il soggetto alienante, dante causa, non può considerarsi il titolare del diritto oggetto di trasferimento. Ne seguirebbe, in applicazione ai pincipi di cui ai punti a) e b) che precedono, il parallelo venir meno del diritto dell'avente causa.

Note

nota1

Stanzione, voce Rapporto giuridico, II, in Enc.giur. Treccani, p.15.
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nota2

Bianca, Diritto civile, vol.VI, Milano, 1999, p.325.
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nota3

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.75.
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nota4

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.226.
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nota5

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.90.
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nota6

Analogamente Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.148.
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nota7

Magno, La successione nel diritto soggettivo, in Arch.giur., 142,1952, p.112.
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nota8

Cfr. Gazzoni, op.cit., p.277.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MAGNO, La successione nel diritto soggettivo, Arch.giur., 1952
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • STANZIONE, Rapporto giuridico, Enc.giur. Treccani


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