Indicazione percentuale del valore massimo dei beni oggetto del lascito. Institutio ex re certa o legato? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28259 del 28 settembre 2022)

In tema di distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 cod.civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati.
Deve essere considerata la portata della indicazione della percentuale del patrimonio assegnato agli eredi resistenti e la rilevanza di questo dato alla luce del senso che la giurisprudenza ha dato alla normativa, dovendo essere considerato erede chi riceve per testamento beni determinati se questi non superano una specifica percentuale del patrimonio indicata dal testatore, di conseguenza escludendosi la possibilità di considerare la disposizione come un legato effettuato per non pregiudicare il diritto del coniuge superstite.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quello che conta per distinguere tra disposizione a titolo ereditario è la possibilità che l'erede istituito ex re certa abbia a partecipare all'acquisto di ulteriori attività rispetto a quelle specificamente indicare, dunque l'attitudine ad acquisirli in proporzione alla quota da determinarsi in base ad un rapporto di proporzionalità tra il valore dei beni attribuiti e quello dell'intero asse. Quando una siffatta dinamica fosse negata, si sarebbe di fronte ad un lascito a titolo di legato, per ciò stesso da reputarsi come limite all'attribuzione.
La S.C. si esprime in favore della c.d. vis espansiva dell'institutio ex re certa in una ipotesi in cui il testatore aveva disposto istituendo erede la moglie e assegnato ai nipoti, figli della predefunta sorella, la propria quota sulla casa della famiglia di origine oltre ad una somma di denaro con la precisazione che il valore dei beni ereditari disposti in favore dei due nipoti non potesse superare il 40% del valore dell'intero asse. Mentre il Giudice di seconde cure aveva qualificato l'attribuzione ai nipoti come legato, la Cassazione va di diverso avviso, valorizzando anche il riferimento del testatore all'eventualità che la casa fosse stata venduta ed avendo parallelamente quantificato la quota della delazione riservata ai nipoti in relazione all'intero suo patrimonio.

Aggiungi un commento