Si faccia il caso di Tizio che abbia disposto delle proprie sostanze con atto di ultima volontà lasciando l'appartamento in Milano, Corso Magenta n. 10 (avente un valore pari a 60) a Primo e l'appartamento in Roma, Via Appia n. 10 (avente un valore pari a 30) a Secondo. Quid juris nell'ipotesi in cui alla morte di Tizio si rinvenga nel di lui patrimonio (perchè, ad esempio, successivamente pervenutogli in esito all'apertura della successione di un parente) anche l'ulteriore appartamento in Como, Via Volta n. 10?
Il nodo è costituito dalla considerazione o meno della
institutio ex re certa di cui all'
art.588 cod. civ. quale limite all'attribuzione a causa di morte ovvero quale indicazione della proporzione di ciascun lascito rispetto all'intero patrimonio
nota1. A Primo ed a Secondo, quali eredi, spetterà anche l'ulteriore proprietà in Como proporzionalmente al valore di quanto a ciascuno attribuito? La questione assume notevole rilevanza quando gli eredi testamentari non coincidono con quelli che assumerebbero tale qualità ex lege, onde a questi ultimi e non ai primi profitterebbe il rinvenimento.
In proposito si registra una tesi, secondo la quale, una volta accertata la natura ereditaria del lascito sulla base del criterio imperniato sull'art. 588 cod. civ. , non potrebbe non derivarne l'operatività della
vis espansiva propria di una siffatta qualificazione
nota2. Se infatti il defunto aveva inteso attribuire i cespiti specificati quale quota dei propri beni, appare logico concludere che anche quanto non espressamente contemplato segua la stessa sorte. Implicitamente in questo senso pare orientata la soluzione data dalla S.C. per il caso della successiva alienazione del bene determinato lasciato dal testatore, ciò che importerebbe la revoca dell'istituzione (Cass. Civ., Sez. VI-II,
6972/2017). Così anche
Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 28259/2022 secondo la quale negandosi la forza espansiva dell'attribuzione importerebbe la qualificazione della stessa in chiave di legato.
Secondo un altro parere, si rileva che l'istituzione
ex re certa varrebbe non solo in funzione di quota, ma anche come limite dell'attribuzione, con la conseguenza che i beni sui quali il testatore non ha disposto dovrebbero essere devoluti secondo le regole della successione legittima
nota3. Una volta risolto il dubbio ermeneutico se si tratti di legato ovvero di istituzione d'erede in quest'ultimo senso, occorrerebbe poi fare riferimento, per le
ceterae res alle norme relative alla successione
ab intestato (
Cass. Civ., Sez. II, 42121/2021).
Note
nota1
Nel primo senso cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.1156.
top1nota2
Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2001, p.862.
top2nota3
I beni dunque saranno assegnati agli eredi legittimi, in essi compresi, se rivestono tale qualifica, anche gli eredi già istituiti ex re certa (Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1947-1952, p.381; Bigliazzi Geri, La vocazione testamentaria: capacità di ricevere per testamento in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.VI, t.2, Torino, 1997, p.142).
top3Bibliografia
- BIGLIAZZI GERI, Il testamento, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
- GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
- TRABUCCHI, Istituzione di diritto civile, padova, 2001