Inammissibile il giuramento decisorio per dar conto dell'intervenuta risoluzione verbale di contratto preliminare concernente immobili. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 30446 del 23 novembre 2018)

La risoluzione consensuale di un contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta "ad substantiam". Ne segue che non può essere provata la conclusione verbale di detta negoziazione mediante deferimento di giuramento decisorio, inammissibile ai sensi dell'art. 2739 cod.civ. dal momento che anche tale contratto è soggetto al pari requisito della forma scritta ad substantiam.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia, concernente l'inammissibilità del deferimento della prova costituita dal giuramento decisorio in tema di prova della risoluzione consensuale di una negoziazione preliminare, non è altro se non una regolare applicazione del consolidato orientamento della S.C. in materia (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 8878/90 nonché, da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 13290/2015).

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