In tema di prova dell'intervenuta usucapione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4931 del 15 febbraio 2022)

Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus; l’interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui. Detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che non sia sufficiente il compimento di un'attività materiale (nella specie: la coltivazione del fondo) ai fini della prova degli elementi atti a fondare una pronunzia di usucapione è invero scontato. In particolare occorre che il soggetto qualificabile come detentore abbia posto in essere un atto con il quale abbia manifestato a colui che vanta il possesso giuridico del bene il proprio intento di qualificare la propria posizione di disponibilità materiale della cosa non già come mera detenzione, bensì come possesso pieno.
A questo proposito l'art. 1141 cod. civ. prevede che, se taluno ha iniziato ad avere la detenzione di una cosa, non può acquisirne il possesso fino al momento in cui il titolo non possa dirsi mutato per causa proveniente da un terzo, ovvero in forza di opposizione che egli abbia fatto nei confronti del possessore, dunque con l'esclusione di ogni interna determinazione del detentore (Cass. Civ. Sez. I, 7090/97).
La pronunzia in esame parla invece di interversione del possesso (in senso ampio: si veda Cass. Civ., Sez. II, 21726/2019), ma a rigore questa espressione dovrebbe essere riservata (art. 1164 cod. civ.) alla diversa fattispecie in cui si verifica il mutamento del titolo del possesso (es.: da possesso corrispondente al diritto di usufrutto a quello corrispondente alla proprietà).

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