Il credito nascente da legato matura al tempo dell'apertura della successione e ben può fondare ’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23666 del 19 novembre 2015)
Il credito scaturente da legato del quale sia controversa la validità, quale credito litigioso, legittima il legatario all'azione revocatoria contro l'atto dispositivo del debitore, a tal fine dovendosi ritenere il credito sorto nel momento di apertura della successione e non nel momento in cui è divenuto liquido ed esigibile.