Fidejussione in favore di affidamento concesso dal socio alla società. Quali sono I "bisogni della famiglia" sottostanti al debito che rendono aggredibili i beni sottoposti a fondo patrimoniale? . (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2904 dell'8 febbraio 2021)

Il fondo patrimoniale indica la costituzione su beni determinati da parte di uno o di entrambi i coniugi di un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia; di conseguenza, essi non sono pertanto aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia. I "bisogni della famiglia" devono intendersi non in senso restrittivo, ma ricomprendendo anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.
La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., mezzo di tutela del creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, poiché con l'azione de qua viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901, comma 1, c.c., senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore del debitore avuto di mira nel compimento dell'atto dispositivo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Assai penetranti le considerazioni della S.C. che fa il punto su un tema invero controverso: quali sono i debiti contratti per il menage familiare e quali no?
Poichè l'art. 170 cod.civ., disciplina l'efficacia sui beni del fondo patrimoniale di titoli che possono giustificare l'esecuzione su di essi, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura - ex contractu" o "ex delicto", bensì nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia. Ne segue che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia. Così si può ben dire che i beni vincolati in fondo patrimoniale non rispondono delle obbligazioni assunte, anche anteriormente alla costituzione del fondo, per bisogni estranei alla famiglia. Con specifico riferimento ai debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, non si può dire che, qualora il debito sia sorto nell'ambito dell'impresa o dell'attività professionale, tale circostanza sia di per sè idonea ad escludere assolutamente che esso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia. Ciò anche se risponde invero a nozione di comune esperienza che le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia. Dunque risulta indispensabile che il giudice di merito accerti la relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia in senso ampio intesi (cfr. Cass., 24/2/2015, n. 3738), avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto. Nel caso di specie tale accertamento non poteva dirsi raggiunto, dal momento che il debito in questione derivava da fidejussione concessa a fronte di affidamenti bancari concessi alla società di cui era socio il soggetto esecutato in relazione ai beni da lui conferiti nel fondo. Censurabile, in particolare, il passaggio logico della Corte di merito, laddove ha affermato che "in difetto di qualsiasi prova od allegazione su di una qualche diversa fonte di sostentamento della famiglia, appare del tutto legittimo presumere che dall'attività d'impresa di cui faceva parte il P. derivassero i mezzi di sostentamento del nucleo familiare, di modo che le obbligazioni fideiussorie assunte ricollegabili a tale rapporto societario ben possono ritenersi rientrare nell'alveo di quelle prestate nell'interesse della famiglia".

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